Onorevoli Colleghi! - Le isole minori sono, nel nostro Paese, molto spesso penalizzate dal punto di vista economico nonostante rappresentino un patrimonio di valore inestimabile dal punto di vista turistico. Le loro bellezze riescono infatti ad attrarre numerosi visitatori, anche stranieri, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo.
      Tale flusso turistico è di fondamentale importanza in quanto dà lavoro a tantissime persone; le isole minori hanno un'economia fondata sul turismo con picchi stagionali. La loro attrattività rischia, però, di scontrarsi con la mancanza di strutture adeguate per rendere accessibili e fruibili le loro bellezze. Per fare ciò, ossia effettuare costanti investimenti, esse hanno bisogno di cospicue risorse. Tali risorse possono essere assicurate dall'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri.
      I proventi che deriveranno da tale contributo saranno, infatti, destinati a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale nonché per la tutela ambientale.
      Pertanto, con la presente proposta di legge, che istituisce il contributo per lo sbarco di passeggeri sulle isole minori, a decorrere dal 1o gennaio 2007, saranno assicurate nuove entrate con un sacrificio minimo per i contribuenti.
      Tale contributo, stabilito nella misura massima di un euro, non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli

 

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studenti pendolari che arrivano sulle isole tramite le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.
      L'articolo 1 prevede, al comma 4, che il contributo sia disciplinato da un apposito regolamento comunale che determina, tra l'altro, la misura del contributo stesso, le eventuali esenzioni e riduzioni, nonché l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo stesso.
      Il comma 5 prevede, invece, che siano le compagnie di navigazione e gli altri vettori esistenti a provvedere al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e a presentare al comune la relativa dichiarazione, rispettando i termini e le modalità anch'essi stabiliti dal regolamento comunale.
      Eventuali omissioni o ritardi nel pagamento del contributo devono essere notificati, tramite avvisi di accertamento, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuti essere effettuati.
      L'omissione o l'infedele presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. L'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
 

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